Corte dei conti Umbria, Delibera n. 125 del 16 luglio 2025
La questione è se il Canone unico patrimoniale (art. 1, commi 816-827, della Legge n. 160/2019) si applichi alle occupazioni delle “terre di originaria proprietà collettiva” (art. 3, della Legge n. 168/2017).
La Sezione chiarisce che il presupposto del Canone (art. 1, comma 819, lett. a), della Legge n. 160/2019) riguarda aree del demanio o del patrimonio indisponibile dell’ente, mentre i domini collettivi costituiscono “demanio civico” con regime assimilato a quello demaniale ma di proprietà della collettività e normalmente amministrati da enti esponenziali di diritto privato (artt. 1-3, della Legge n. 168/2017), quindi diversi dal demanio/patrimonio dell’Ente. Richiama la disciplina speciale delle occupazioni e legittimazioni sui beni civici (Legge n. 1766/1927, Rd. n. 332/1928, Dpr. n. 616/1977, art. 66; Lr. Umbria n. 1/1984) e osserva che, a differenza della Tosap, il Cup è “comprensivo” di Canoni concessori/ricognitori (art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019) ma manca ogni coordinamento con i procedimenti regionali su usi civici. Perciò non si può estendere il Cup ai beni collettivi solo perché assimilati nel regime, non essendo beni del demanio/patrimonio indisponibile comunale.
In conclusione, il Cup non si applica alle occupazioni (anche temporanee) delle terre di proprietà collettiva salvo che siano divenute proprietà dell’ente; resta fermo il dovere di vigilanza comunale e, se del caso, la reintegra o la legittimazione con canone enfiteutico ex art. 10 della Legge n. 1766/1927.





