“Carta d’identità elettronica”: validità della ricevuta come documento di riconoscimento

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale dei Servizi Demografici, con la Circolare n. 9/2019 ha fornito nuovi chiarimenti relativi all’utilizzo della ricevuta di richiesta della “Carta d’identità elettronica” (Cie), come documento di riconoscimento.

Il Ministero, sollecitato dalle richieste di alcuni Comuni, estende espressamente la validità della ricevuta a “documento di riconoscimento” a tutti gli effetti (validità già precedente ammessa con le Circolari n. 2 e 5 del 2018 per identificare i votanti in occasione di consultazioni elettorali). Ciò in quanto, la ricevuta della Cie ha tutte le caratteristiche formali richieste dall’art. 35, comma 2, del Dpr. n. 445/2000, facilmente verificabili grazie al codice a barre bidimensionale “QR Code” impresso nella prima pagina della stessa.

Questa soluzione, secondo il Viminale, dovrebbe consentire di ridurre molti dei documenti d’identità che vengono ancora rilasciati in formato cartaceo nei casi di necessità urgente (motivi di salute, partecipazione a concorsi e gare pubblici) nei quali il cittadino non può attendere i tempi, spesso lunghissimi, oggi necessari per ottenere la Cie.

L’autenticità della ricevuta è verificabile attraverso il “QR Code”, seguendo le Istruzioni riportate nell’Allegato tecnico alla Circolare. Il suddetto codice a barre indica altresì qual è lo stato di produzione della Carta d’identità collegata alla ricevuta e se essa sia stata già consegnata al cittadino richiedente. Il che dovrebbe evitare la possibilità di utilizzare ricevute false o contraffatte anche parzialmente.