Nella Sentenza n. 10258 del 27 aprile 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si esprimono in materia di riscossione delle Imposte, affermando che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del Funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana. Ciò in quanto l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell’art. 25 del Dpr. n. 602/73, la cartella va predisposta secondo il Modello approvato con Decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’Esattore, ma solo la sua intestazione.







