Nell’Ordinanza n. 953 del 16 gennaio 2019 della Corte di Cassazione, la questione controversa in esame riguarda la pubblicità fatta con cartelli mobili bifacciali posti fronte retro in ogni carrello della spesa presso supermercati o Centri commerciali che riguardano, tuttavia, differenti soggetti passivi. In primis, la Suprema Corte rileva che l’art. 7, comma 5 del Dlgs. n. 507/93 prevede che: “I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”. Tuttavia, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Imposta sulla pubblicità, l’art. 7, comma 5, del Dlgs. n. 507/1993 – che riproduce sostanzialmente il contenuto dell’ultimo comma dell’art. 17 del Dpr. n. 639/1972 – considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza. Dunque, secondo la Suprema Corte, l’intento del Legislatore è quello di ”evitare che l’Imposta colpisca singolarmente pluralità di messaggi che ne integrano funzionalmente uno solo”.
Inoltre, la Suprema Corte condivide il principio secondo cui il requisito del collegamento funzionale non postula necessariamente la contiguità fisica dei mezzi pubblicitari. L’art. 7, comma 5, del Dlgs. n. 507/1993, fa chiaro riferimento ad un collegamento funzionale tra i vari messaggi, che la contiguità fisica può solo testimoniare ma non necessariamente condizionare, occorrendo piuttosto una verifica che deve essere condotta caso per caso, in mancanza di una casistica tipizzata. La funzione unitaria richiesta per l’applicazione dell’Imposta in forma ridotta deve essere apprezzata anche, ma non necessariamente, in considerazione della allocazione dei mezzi utilizzati. Pertanto, il requisito richiesto per l’applicazione dell’Imposta in questione è, in primo luogo, che i mezzi pubblicitari siano di identico contenuto o riferiti ad un medesimo soggetto e, in secondo luogo, che siano in collegamento funzionale tra loro.
In conclusione, più carrelli della spesa che non riportano gli stessi cartelli pubblicitari costituiscono un unico mezzo pubblicitario se riportano un messaggio pubblicitario riferito al medesimo soggetto o alla medesima Ditta; essi svolgono una unitaria funzione pubblicitaria.




