Casellario Anac: definizione del corretto eserciziodel potere di annotazione

Tar Lazio, Sentenza n. 21444 del 28 novembre 2024

Nella casistica in oggetto, la questione controversa riguarda il corretto esercizio del potere di annotazione nel Casellario Anac. Accogliendo il ricorso, i Giudici hanno ribadito il perimetro entro cui tale potere deve essere esercitato, sottolineando l’obbligo dell’Autorità di valutare, sia la rilevanza della notizia rispetto alle finalità del Casellario, sia la sua utilità concreta come Indicatore dell’inaffidabilità dell’Operatore economico destinatario dell’annotazione. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, nei casi in cui le annotazioni non costituiscano un “atto dovuto” previsto espressamente dal Legislatore, queste devono essere accompagnate da un’adeguata motivazione che espliciti le ragioni della loro utilità. In tal senso, i Giudici hanno affermato che “la mera valenza di pubblicità-notizia delle circostanze annotate non esime l’Autorità dall’obbligo di motivare l’interesse alla conoscenza di tali vicende”, evidenziando che tale processo motivazionale, pur sintetico, non può limitarsi ad un’affermazione generica di conferenza della notizia. Con riferimento alla fattispecie della revoca dell’aggiudicazione, i Giudici hanno ritenuto che il rifiuto immotivato dell’Operatore economico aggiudicatario alla stipula del contratto integri una tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale per recesso ingiustificato dalle trattative. Tale condotta, qualificabile come violazione dell’obbligo di buona fede, ricade nell’ambito delle “altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’Operatore economico”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. a), del Regolamento Anac. Ciò evidenzia come il rispetto della buona fede sia indicativo dell’affidabilità professionale dell’Operatore. In questo contesto, è stato inoltre sottolineato che, prima di procedere all’annotazione, l’Autorità ha l’obbligo di valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto rappresentate dall’Operatore economico. Tali circostanze possono incidere sulla gravità dell’errore professionale e sull’apprezzamento dell’affidabilità dell’Operatore da parte delle Stazioni appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario. Sulla base di tali premesse normative e giurisprudenziali, i Giudici hanno accolto i motivi di ricorso relativi al difetto di istruttoria. Nel caso specifico, è emerso che il provvedimento impugnato si fonda su un’istruttoria lacunosa, che non ha adeguatamente considerato le circostanze rappresentate dall’Operatore economico nel corso del procedimento. Tali circostanze avrebbero richiesto un approfondimento istruttorio che l’Autorità ha omesso, rendendo il provvedimento viziato sotto il profilo procedimentale.

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