Nella Sentenza n. 22476 del 4 novembre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell’atto, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua invalidità, o anche inesistenza, non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, nello specifico, nel caso di atto impositivo intestato a soggetto deceduto, l’esecuzione della notifica, ai sensi dell’art. 65, comma 4, del Dpr. n. 600/73, presso il suo ultimo domicilio, impersonalmente e collettivamente agli eredi, nonostante questi abbiano effettuato, almeno 30 giorni prima, la comunicazione all’Ufficio delle proprie generalità e del domicilio fiscale, configura anch’essa una ipotesi di nullità della notificazione stessa, soggetta quindi al regime della sanatoria ex art. 156 del Cpc., laddove la insanabile inesistenza della notificazione debba ritenersi limitata alla sola ipotesi di notifica dell’atto indirizzata al soggetto deceduto, perché essa, in tal caso, va ad incidere in realtà sul momento strutturale del rapporto tributario (e quindi sull’atto), che non è evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente.




