Catasto: attribuzione della rendita catastale sulla base delle Dichiarazioni “Docfa”

Nell’Ordinanza n. 17627 del 21 giugno 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte statuisce che, in materia di Catasto dei fabbricati, il termine massimo di un anno assegnato all’ufficio dall’art. 1, comma 3, del Dm. n. 701/1994, per la “determinazione della rendita catastale definitiva” a seguito della Procedura cd. “Docfa”, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto conto non solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, ma anche dell’incompatibilità di un limite temporale con la disciplina legislativa della materia, sicché, ove l’Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi dell’art. 56 del Dpr. n. 1142/1949, a valere come “rendita proposta” fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione di quella definitiva.

I Giudici di legittimità osservano che i dati normativi desumibili dall’art. 5 del Rdl. n. 652/1939, convertito in Legge n. 1249/1939, chiariscono che si considera “unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”. Poi l’art. 40 del Dpr. n. 1142/1949, afferma che “si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l’uso locale, un cespite indipendente”, e l’art. 2 del Dm. n. 28/1998, prevede che l’unità immobiliare “è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”.

La Suprema Corte puntualizza che l’accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana; a sua volta rapportata ad una componente immobiliare suscettibile di autonoma funzionalità e redditività. Inoltre, in relazione, alle disposizioni di cui all’art. 61 del Dpr. n. 1142/1949 (“Il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all’atto del classamento”), e art. 62 (“La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare”), i Giudici di legittimità affermano che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. 

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