Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi Demografici, con la Circolare n. 13/2018, ha fornito nuovi chiarimenti in merito agli adempimenti degli Uffici della Stato civile in materia di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, di cui agli artt. 6 e 12 del Dl n. 132/14, convertito dalla Legge n. 162/14, con particolare riferimento alla competenza al rilascio del certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento CE n. 2201/2003.
La Circolare n. 13 in commento fa seguito alle precedenti Circolari nn. 16 e 19 del 2014 e n. 15 del 2015.
Al riguardo, il Ministero della Giustizia, Direzione generale della Giustizia civile, Ufficio I – Affari Civili Internazionali, con Nota indirizzata anche alla Direzione centrale, ha fornito, in attesa di eventuali interventi legislativi specifici, alcune indicazioni in ordine alla corretta individuazione dell’Autorità competente al rilascio del certificato previsto dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio 27 novembre 2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), il cui art. 39 (“Certificato relativo alle decisioni rese nelle cause matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale”) dispone che “l’Autorità giurisdizionale o l’Autorità competente della Stato membra d’origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all’Allegato I ( decisioni in materia matrimoniale) o all’Allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale)”.
In tale contesto, il citato Dicastero ha rappresentato che, per l’accordo concluso in sede di negoziazione assistita da Avvocati (art. 6 sopra citato), il certificato in esame va emesso dalla Procura della Repubblica che ha autorizzato l’accordo o ha rilasciato il nulla osta, ovvero – ove il Pm. si sia rifiutato di autorizzare e l’autorizzazione sia stata adottata dal Presidente del Tribunale (art. 6, comma 2, sopra citato) – dall’Ufficio giudiziario giudicante.
Quanto invece all’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato civile (art. 12 citato), il Ministero della Giustizia, facendo riferimento ai chiarimenti già resi dalla Direzione centrale per i Servizi Demografici nella citata Circolare n. 19/2014, ha confermato che l’atto destinato a circolare non è stato formato, nè davanti, nè con l’intervento dell’Ufficio giudiziario, bensì è formato in modo integrale dall’Autorità amministrativa, cui dunque va riconosciuta la competenza al rilascio del certificate in parola.
Viene precisato poi che gli Ufficiali dello Stato civile, in sede di redazione del certificato, attenendosi al Modello di cui all’Allegato I del citato Regolamento (CE), dovranno indicare il Comune e l’Ufficio di appartenenza, sia al punto 2 (Giudice o Autorità che rilascia il certificato), sia al punto 4 (Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione), avendo cura di precisare, in entrambe le Sezioni, la natura amministrativa dell’Autorità competente.




