Tar Puglia, Sentenza n. 618 del 9 aprile 2025
La questione affrontata riguarda l’applicazione di un Contratto collettivo nazionale del lavoro diverso da quello indicato nel Disciplinare di gara da parte dell’Impresa aggiudicataria. Secondo l’art. 11, comma 3, del Dlgs. n. 36/2023, un Operatore economico può proporre un Ccnl. differente, a condizione che garantisca tutele equivalenti a quelle previste dal Contratto indicato dalla Stazione appaltante. Il comma 4 dello stesso articolo prevede che, prima dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante acquisisca e verifichi una dichiarazione di equivalenza, che attesti appunto che il Contratto alternativo offra le stesse garanzie economiche e normative. Nel caso esaminato dai Giudici, l’Impresa ha indicato un Ccnl. differente ma non ha prodotto la dichiarazione di equivalenza richiesta dalla normativa.
La Stazione appaltante ha proceduto ugualmente con l’aggiudicazione senza effettuare alcuna verifica. I Giudici hanno ritenuto questa condotta in contrasto con l’art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 36/2023, sottolineando che la verifica della dichiarazione è obbligatoria e non una semplice facoltà, poiché serve a garantire l’equità di trattamento tra i lavoratori impiegati nell’appalto, indipendentemente dal Contratto collettivo applicato. I Giudici chiariscono che la flessibilità riconosciuta agli Operatori economici nella scelta del Contratto collettivo non può comprimere il diritto alla tutela dei lavoratori, e che l’adempimento procedurale previsto dalla norma non può essere omesso. Anche se la norma è stata successivamente integrata e precisata da modifiche legislative e da un Allegato tecnico, queste novità confermano il Principio già vigente: l’aggiudicazione deve essere preceduta dalla verifica dell’equivalenza delle tutele tra Ccnl.
In conclusione, i Giudici non si esprimono sul merito dell’equivalenza tra i Contratti, poiché tale valutazione spetta all’amministrazione, ma accertano l’omissione della verifica obbligatoria e, per questo motivo, ritengono fondato il ricorso e annullano l’aggiudicazione.







