Consiglio di Stato, Sentenza n. 7105 del 26 agosto 2025
La controversia riguarda una Gara per l’affidamento di “Servizi socio-assistenziali ed educativi”. Un Operatore escluso aveva contestato l’aggiudicazione, sostenendo che non fosse possibile utilizzare, tramite avvalimento, la certificazione di “parità di genere” prevista come requisito premiale dal Disciplinare.
La Stazione appaltante aveva infatti fornito un chiarimento che sembrava escludere tale possibilità, mentre l’aggiudicatario aveva comunque presentato un contratto di avvalimento e ottenuto i punti aggiuntivi decisivi per vincere.
Il Tar aveva respinto la domanda di annullamento dell’aggiudicazione ma aveva riconosciuto un risarcimento per responsabilità precontrattuale, ritenendo che la risposta fuorviante avesse indotto in errore l’Operatore.
I Giudici hanno confermato questa impostazione, chiarendo che la Certificazione della “parità di genere”, assimilabile alle Certificazioni di “qualità”, può essere oggetto di avvalimento, a condizione che l’Impresa ausiliaria metta effettivamente a disposizione risorse e organizzazione che hanno consentito di ottenerla. Tuttavia, poiché la Stazione appaltante aveva fornito un chiarimento contraddittorio, l’Operatore poteva confidare in buona fede nel divieto di avvalimento. Per questo è stato riconosciuto un risarcimento, ridotto per concorso di colpa, in quanto l’Impresa avrebbe potuto verificare meglio il quadro normativo.
In conclusione, i Giudici chiariscono che:
– l’avvalimento premiale della Certificazione di “parità di genere” è ammissibile, salvo che siano rispettati i requisiti sostanziali;
– le Stazioni appaltanti devono fornire chiarimenti chiari e coerenti, perché Faq e risposte non possono modificare la lex specialis;
– un chiarimento errato può generare responsabilità precontrattuale e diritto al risarcimento, ma con possibile riduzione in caso di concorso di colpa dell’Operatore.






