Con il Comunicato-stampa 15 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’avvenuta messa a disposizione, sul proprio sito,della bozza della “Certificazione Unica 2017” relativa ai redditi 2016. Per la consegna del Modello al soggetto che percepisce le somme i sostituti d’imposta avranno tempo fino al 31 marzo (e non più fino al 28 febbraio), mentre rimane ferma – rispetto a quanto paventato e auspicato da gran parte della dottrina – la scadenza del 7 marzo 2017 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle “CU” da parte dei datori di lavoro, tra cui gli Enti Locali, e degli Enti pensionistici.
Il Modello, relativo ai redditi 2016, ha visto l’aggiunta di nuove Sezioni per l’inserimento dei premidi risultato e per la gestione dei rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione.
La “Legge di stabilità 2016”aveva infatti previsto, a partire dal 2016, l’applicazione di un’Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle Addizionali del 10% per i premi di risultato. Come ricordato dall’Amministrazione finanziaria con proprio Comunicato, il beneficio riguarda anche partecipazione agli utili d’impresa da parte dei lavoratori. Sono stati inoltre sdoganati nuovi campi per gestire il regime speciale di cui al Dlgs. n. 147/2015, relativo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare. È stata infine introdotta una nuova Sezione per gestire i dati relativi ai rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione effettuati dal datore di lavoro.