Certificazione verde per “Covid-19”: i dubbi del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il “Provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per ‘Covid-19’ prevista dal Dl. 22 aprile 2021, n. 52 – 23 aprile 2021”.

Per i profili di competenza dell’Autorità infatti, l’attuale Dl. 22 aprile 2021, n. 52, non rappresenta una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei Certificati verdi a livello nazionale. In particolare, sono 6 i punti su cui il Garante Privacy pone l’attenzione. Li riassumiamo di seguito.

1. Mancata consultazione del Garante

In via preliminare, viene rilevato che, in violazione dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, il Dl. n. 52/2011, è stato adottato senza che il Garante sia stato consultato.

2. Inidoneità della base giuridica

Il Dl. non rappresenta una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei Certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal Regolamento (artt. 6, par. 2 e 9) e dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” (artt. 2-ter e 2-sexies).

3. Principio di minimizzazione dei dati

Il Dl. viola il Principio di minimizzazione dei dati secondo cui gli stessi devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati – art. 5, par. 1 lett. c) del Regolamento.

4. Principio di esattezza

Si ritiene che il Decreto vìoli anche il Principio di esattezza dei dati secondo cui gli stessi devono essere esatti e, se necessario, aggiornati e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ex art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento.

5. Principio di trasparenza 

Il Dl. vìola il Principio di trasparenza, non indicando in modo chiaro le puntuali finalità perseguite, le caratteristiche del trattamento e i soggetti che possono trattare i dati raccolti in relazione all’emissione e al controllo delle Certificazioni verdi – artt. 5, par. 1, lett. e) e 6, par. 3, lett. b) del Regolamento. 

6. Principi di limitazione della conservazione e di integrità e riservatezza

Le disposizioni del Decreto vìolano anche il Principio di limitazione della conservazione, secondo cui i dati devono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, ai sensi dell’artt. 5, par. 1, lett. e), e 6, par. 3, lett. b) del Regolamento.