Cessione gratuita di beni pubblici

Nella Delibera n. 164 dell’8 maggio 2019 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco chiede un parere in merito all’ammissibilità, alle condizioni generali e ai limiti che incontra un Ente Locale nel poter effettuare donazioni con vincolo di scopo (donazioni modali) a favore di Enti, pubblici o privati (comunque soggetti a poteri pubblici) che svolgono funzioni di interesse pubblico. La Sezione osserva che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Rd. n. 2440/1923, gli atti di alienazione di beni pubblici devono essere ricondotti nell’ambito dei “contratti attivi”, dai quali deve conseguire un’entrata nel bilancio dell’Ente. Da ciò consegue che, in linea generale e in assenza di una previsione normativa, non sono riconducibili alla facoltà di un Ente Locale atti di liberalità che non rispondano, patrimonialmente, ad un interesse pubblico. Tuttavia, la Sezione specifica che l’interesse alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio pubblico è da considerare primario anche perché espressione dei Principi di buon andamento e di sana gestione, ed impone all’Ente di ricercare tutte le alternative possibili che consentano un equo contemperamento degli interessi in gioco, adottando la soluzione più idonea ed equilibrata, che comporti il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti. Quindi, in conclusione, la cessione gratuita (donazione modale), di beni pubblici di norma non è consentita perché incompatibile con i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della Pubblica Amministrazione. Appartiene dunque esclusivamente alla responsabilità ed alla competenza dell’Amministrazione la rigorosa valutazione in concreto (ed in casi eccezionali) della sussistenza delle condizioni legittimanti la cessione gratuita di un bene immobile, sulla base di una necessaria ed esaustiva motivazione in merito all’idoneità della donazione modale per il raggiungimento di uno specifico fine dall’Ente Locale e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità sotto il profilo economico. Peraltro, la motivazione dovrà dare conto dell’assenza di altre opzioni che potrebbero consentire il raggiungimento dell’interesse pubblico perseguito dal Comune nell’ambito dei propri fini istituzionali (fini istituzionali del Comune e non dell’Ente pubblico o privato cui viene ceduto il bene).