Corte d’ Appello di Milano, Sentenza n. 1360 del 13 maggio 2025
Un soggetto aveva ricevuto un’ingiunzione di pagamento da parte dell’Amministrazione per aver occupato una parte di suolo pubblico eccedente rispetto a quella autorizzata con regolare concessione. L’importo richiesto includeva l’indennità per l’occupazione abusiva, calcolata secondo l’art. 20, comma 3, lett. a), del Regolamento Cosap, con una maggiorazione del 30% rispetto al Canone ordinario.
Il soggetto aveva fatto ricorso al Tribunale, che aveva annullato l’ingiunzione.
Secondo il Giudice di I grado, trattandosi di una somma a carattere indennitario, bisognava tener conto di quanto già versato per l’occupazione regolare, per evitare che venissero pagati due importi per lo stesso fatto. Poiché l’Amministrazione non aveva ricalcolato l’importo tenendo conto di questo aspetto, il Tribunale aveva ritenuto il credito non determinabile con certezza, annullando l’atto impugnato.
Contro questa decisione è stato presentato appello, sostenendo che l’indennità riguardava solo la superficie occupata senza autorizzazione e non si sovrapponeva al Canone già corrisposto per la parte concessa. L’Amministrazione ha precisato che il calcolo era stato effettuato applicando le tariffe e i coefficienti previsti dal regolamento vigente, in base ai giorni di occupazione e ai metri quadri eccedenti. La Corte ha accolto l’appello e riformato la decisione del primo grado, chiarendo che l’indennità per l’occupazione abusiva è un importo autonomo, dovuto anche da chi è già titolare di una concessione, se occupa una superficie maggiore rispetto a quella autorizzata. Questa somma va calcolata come se l’occupazione fosse stata regolarmente concessa, ma con una maggiorazione del 30%, e resta separata dal canone legittimamente pagato per l’occupazione autorizzata. Non si configura quindi una doppia imposizione, né è necessario sottrarre dal totale quanto già versato per la parte regolare.
Nel caso specifico, era stata accertata un’eccedenza di 31 mq. rispetto a quanto concesso. L’indennità è stata calcolata proprio su questi 31 mq, applicando le tariffe e le maggiorazioni previste. La Corte ha ritenuto il calcolo corretto, confermando la legittimità dell’ingiunzione fiscale e respingendo l’opposizione.
In sintesi, i Giudici hanno chiarito che l’indennità per occupazione non autorizzata si aggiunge, ma non si confonde con il Canone per l’occupazione autorizzata. Se una persona ha un permesso per occupare una certa area ma ne occupa di più, deve pagare anche per la parte abusiva, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, senza che sia necessario detrarre ciò che ha già versato per la parte autorizzata.





