Delibera n. 222 dell’8 maggio 2024
Nella fattispecie in esame, una Asp chiede un parere riguardo alla possibilità di accogliere la richiesta della Società esecutrice dell’appalto per la revisione dei prezzi di aggiudicazione, ovvero, “poiché nei documenti di gara non è prevista la possibilità di procedere alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 50/2016, si chiede se è possibile accogliere la richiesta dell’Operatore economico, anche tenendo conto del disposto dell’art. 29, comma 1, lett. a) del Dl. n. 4/2022”. L’Anac chiarisce che, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. a), del Dl. n. 4/2022, convertito con Legge n. 25/2022, è obbligatorio inserire la clausola di revisione dei prezzi in tutti i casi in cui il Bando o l’Avviso di gara, o, in caso di contratti senza pubblicazione di Bandi o Avvisi, la data dell’invio degli inviti a presentare offerta sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del Decreto. Nel caso in cui tale clausola non sia stata originariamente prevista nella lex specialis, essa deve ritenersi comunque applicabile sulla base del Principio di eterointegrazione delle fonti della disciplina di gara, nei limiti indicati dalla normativa stessa.