Nella Sentenza n. 815 del 7 febbraio 2018 del Consiglio di Stato, il Ministero della Difesa bandiva una gara informale ai sensi dell’art. 162 del Dlgs. n. 50/16 sottoposta a procedura per l’affidamento della fornitura di servizi di connettività satellitare, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso. I Giudici rilevano che per le gare indette all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo “Codice” (come quella in questione) non vi sono più i presupposti per ricorrere al “soccorso istruttorio” in caso di mancata indicazione degli oneri di cui all’art. 95, comma 10 del Dl. n. 50/16. Ciò in quanto il “Codice” ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale obbligo. Più in generale, il nuovo “Codice” non ammette comunque che il “soccorso istruttorio” possa essere utilizzato nel caso di incompletezze e irregolarità relative all’offerta economica. L’esclusione è anche intesa ad evitare che il rimedio del “soccorso istruttorio” – istituto che corrisponde al rilievo non determinante di violazioni meramente formali – possa contrastare il generale principio della par condicio concorrenziale, consentendo in pratica a un concorrente (cui è riferita l’omissione) di modificare ex post il contenuto della propria offerta economica.






