Tar Campania, Sentenza n. 2298 del 27 novembre 2024
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda come deve essere individuato l’unico centro decisionale tra Operatori economici. I Giudici chiariscono che tale individuazione si basa su indizi presuntivi gravi, precisi e concordanti. I Giudici richiamano la giurisprudenza relativa all’esclusione per collegamento sostanziale tra Operatori economici, prevista dall’art. 80, comma 5, lett. m), del Dlgs. n. 50/2016, e mantenuta con alcune modifiche nell’art. 95, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 36/2023, come causa di esclusione facoltativa. Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 2426/2023, ha definito il collegamento sostanziale come una fattispecie di “pericolo presunto”, volta a garantire la genuinità della competizione nelle procedure ad evidenza pubblica. Tale pericolo non richiede che sia dimostrata un’effettiva alterazione degli esiti della gara, ma si basa su indici concreti che consentano di desumere l’esistenza di un unico centro decisionale a cui le offerte sono imputabili. Non è necessario infatti provare che le offerte siano state effettivamente coordinate o che abbiano prodotto effetti anticoncorrenziali concreti. Gli indizi devono tuttavia essere sufficientemente significativi da rendere probabile l’esistenza di un controllo comune o di un’influenza determinante tra le Società coinvolte. Con riferimento al caso concreto, i Giudici ritengono che gli elementi descritti nel provvedimento di esclusione siano particolarmente rilevanti e costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti. Tali indizi evidenziano relazioni significative tra i 2 Operatori economici, configurando un’elevata probabilità che le offerte siano riconducibili a un unico centro decisionale, come conseguenza delle relazioni comprovanti il controllo o l’influenza notevole tra le Società.







