Commercio ambulante sulle spiagge: per la Corte Costituzionale la competenza sulle limitazioni per il suo esercizio è dello Stato

Corte Costituzionale, Sentenza n. 49 del 14 marzo 2014

di Carolina Vallini

 

A seguito dei ricorsi presentati dal Presidente del Consiglio dei Ministri la Corte Costituzionale, con la Sentenza 14 marzo 2014, n. 49, ha dichiarato illegittimi gli artt. 4 e 16, della L.R. Veneto n. 55/12, riguardante le procedure urbanistiche semplificate di “Sportello unico per le attività produttive” e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante, e l’art. 5 della L.R. Veneto n. 8/13, sulle disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.

Nello specifico, sono stati considerati incostituzionali l’art. 16, della L.R. n. 55/12, e l’art. 5, comma 1, lett. a), della L.R. n. 8/13, che prevedevano, rispettivamente, che un operatore economico non potesse essere titolare di “nulla osta” per il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime in più di un Comune, mentre l’altra prevedeva che i Comuni avessero il potere di fissare annualmente i contingenti di posteggi per le diverse tipologie merceologiche.

Il ricorrente ha ritenuto che la norma vada censurata, in quanto vìola la “tutela della concorrenza e del mercato”, sancita dall’art. 19, del Dlgs. n. 59/10, il quale stabilisce che “l’autorizzazione permette al prestatore di accedere all’attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale (…) fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale”. Trattandosi di regolamentazione normativa che la Corte ha ritenuto riconducibile alla materia della “tutela della concorrenza”, che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti alla massima liberalizzazione delle attività economiche, i Giudici ribadiscono che è alla competenza esclusiva dello Stato che spetta tale regolamentazione ex art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, essendo inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, anche in modo meramente riproduttivo della stessa.

In base a quanto sopra premesso, risulta indiscutibile che anche la disciplina dell’autorizzazione al commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime vada ascritta alla materia della “tutela della concorrenza”, in ragione della sua idoneità ad incidere, in senso restrittivo, sulla capacità stessa del singolo operatore di svolgere tale specifica attività commerciale. La Corte osserva che la norma censurata non ha prodotto alcuna lesione di regole a tutela della concorrenza, collocandosi nel diverso solco della semplice regolamentazione territoriale dell’attività di commercio da parte di operatori tutti ugualmente legittimati a svolgerla, razionalmente giustificata dalle concrete e localizzabili esigenze di tutela di altri interessi di rango costituzionale.

La previsione di cui al censurato art. 5, della L.R. n. 8/13 è lesiva dell’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione; tale norma è frutto di una scelta unilaterale della Regione riguardante l’attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime ed è in contrasto con la normativa statale di cui all’art. 70, comma 5, del Dlgs. n. 59/10, che affida all’intesa in sede di Conferenza unificata l’individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche.

In conclusione, i Giudici costituzionali hanno statuito che non spetta alle Regioni e ai Comuni fissare eventuali limitazioni per l’esercizio del commercio ambulante sulle aree demaniali marittime, ma allo Stato, in ossequio alla competenza esclusiva riconosciutagli dall’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.