Commissione Arconet: aggiornato il Prospetto di verifica degli equilibri di finanza pubblica

La Commissione Arconet, in base a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del Dm. 30 marzo 2016, ha provveduto, nel corso della seduta del 23 novembre 2016, ad aggiornare il “Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica”. Tale aggiornamento si è reso necessario per adeguare lo schema, già utilizzato in occasione della redazione del bilancio di previsione 2016, alle nuove disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2017.
Si ricorda, infatti, che l’art.9 della Legge n. 243/12, al comma 1-bis, dispone che “per gli anni 2017-2019, con la Legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l’introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa”. Tale disposizione va a modificare quanto precedentemente previsto dalla Legge di stabilità 2016, secondo la quale, ai fini del calcolo del Pareggio di bilancio per gli anni 2017 e 2018, non si doveva tenere conto del Fpv in entrata e in spesa.
La Legge di bilancio 2017, disponendo secondo quanto previsto dalla Legge n. 243/12, al comma 466, dell’art. 1, prevede che “per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il ‘Fondo pluriennale vincolato’, di entrata e di spesa, al netto della quota rive-niente dal ricorso all’indebitamento”.
In sostanza, anche per gli anni 2017/2019 viene confermato quanto già previsto per il 2016 e cioè la rilevanza ai fini del “Pareggio di bilancio”del “Fondo pluriennale vincolato” in entrata ed in spesa ad eccezione della quota rinveniente da debito.
Tale aggiornamento normativo ha reso necessario “rivedere” il Prospetto di verifica del “Pareggio di bilancio” che ora prevede anche per il 2017/2019 il “Fondo pluriennale vincolato”.Tuttavia, la recente modifica del Prospetto ha reso impossibile aggiornare le tassonomie definite per l’invio dei bilanci di previsione 2017 alla “Banca-dati della P.A.” ai sensi del Dm. 12 maggio 2016 senza mettere a rischio la trasmissione dei bilanci alla “Bdpa” nel rispetto delle scadenze previste. Per cui, purdovendo gli Enti compilare il nuovo Modello in occasione del bilancio 2017/2019, la trasmissione alla “Bdpa” del bilancio di previsione 2017 dovrà essere effettuata senza allegare il nuovo schema dimostrativo del rispetto del “Pareggio di bilancio”.
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