Delibera n. 162 del 16 aprile 2025
Nella fattispecie in esame, una Società ha contestato la regolarità della nomina della Commissione giudicatrice in una gara pubblica. Secondo quanto sostenuto, la Commissione sarebbe stata nominata da un soggetto che non apparteneva alla Stazione appaltante e includeva persone che si sarebbero autocandidate per il ruolo, senza un’adeguata procedura di selezione.
L’Anac ha esaminato la documentazione e ha chiarito che la nomina della Commissione è avvenuta nel rispetto delle norme vigenti. In particolare, ha verificato che il soggetto che ha nominato la commissione apparteneva effettivamente a un’amministrazione qualificata per l’appalto, e che la partecipazione del Responsabile del procedimento come Commissario è ammessa dalla legge. Quanto alla presunta autocandidatura dei Commissari, l’Autorità ha rilevato che si tratta solo di una formula linguistica presente negli atti e non di una procedura irregolare. I membri scelti avevano infatti competenze adeguate al settore della gara e non risultano elementi concreti che mettano in dubbio la correttezza della loro nomina.
Pertanto, l’Anac ha concluso che la composizione della Commissione giudicatrice è regolare e conforme alla normativa.







