Nella Sentenza 483 del 3 maggio 2018 del Tar Veneto, la questione controversa riguarda la composizione della Commissione di gara, che dovrebbe essere impedita al soggetto che ha scritto le regole della procedura. I Giudici veneti osservano che l’art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/16 stabilisce che “i Commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”. Tale norma ha la funzione di assicurare la separazione fra la fase di preparazione della documentazione di gara e quella di valutazione delle offerte, garantendo la neutralità del giudizio dei commissari. Ne consegue che essa può trovare applicazione solo ai casi in cui sia dimostrato concretamente che il funzionario abbia effettivamente assunto compiti precisi e partecipato alla stesura degli atti di gara potendo così influenzare il giudizio sulle offerte. Nel caso di specie, il Responsabile del servizio si è limitato ad apporre la propria firma sulle Determine a contrarre e sul Capitolato in qualità di Responsabile del Settore competente. I Giudici sottolineano che la sottoscrizione, da parte del Dirigente, della Deliberazione a contrarre o degli atti di gara non può di per sé implicare alcuna incompatibilità ex art. 77, comma 4, del Dlgs. n. 50/16, rilevando invece il dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, ovvero la materiale predisposizione degli stessi. Dove, ad esempio, per predisposizione materiale del Capitolato deve intendersi, “non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l’Amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario”. Dunque, nel caso di specie, non è insorta in capo al Responsabile del Servizio alcuna concreta situazione di incompatibilità rispetto alla funzione di Commissario di gara.




