Nella Delibera n. 225 del 26 luglio 2018 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere riguardante la competenza comunale sull’erogazione dell’assistenza educativa a favore di minori affetti da disabilità negli Asili nido collocati fuori dal territorio comunale.
La Sezione osserva che la Legge regionale n. 3/08 della Regione Lombardia, all’art. 8, comma 7, stabilisce in modo chiaro che “gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del Comune in cui la persona assistita risiede (…)”, ed al comma 7-bis che “per i minori la residenza o la dimora di riferimento ai fini dell’imputazione degli oneri di cui al comma 7 è quella del genitore o dei genitori titolari della relativa potestà (…)”.
Inoltre, la Sezione aggiunge che spetta al Comune richiedente valutare attentamente le proprie scelte di erogazione di servizi, partendo proprio dagli inderogabili obblighi di legge come quelli che impongono di prestare la predetta forma di assistenza – in questo caso a minori disabili sul principio della residenza – valorizzando al massimo grado le risorse disponibili in rigorosa applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.




