Concessione del diritto di superficie e vendita dei terreni Peep: rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario

Nella Sentenza n. 1158 del 5 ottobre 2017 del Tar Toscana, la questione controversa in esame ha ad oggetto la violazione di un Regolamento comunale in materia di canoni e condizioni per la concessione del diritto di superficie e vendita dei terreni Peep. Nello specifico, le titolari di un alloggio Peep hanno ceduto l’alloggio ad un prezzo superiore a quello risultante dalla Convenzione a suo tempo stipulata tra il Comune e la Cooperativa. I Giudici toscani rilevano che il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo nel Settore delle sanzioni non penali avviene distinguendo tra sanzioni punitive e sanzioni ripristinatorie. Nel primo caso, trattandosi di sanzioni che hanno carattere meramente afflittivo, ricollegate al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla loro irrogazione se non quanto alla misura, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario sulla contestazione della lesione del diritto soggettivo. Nel secondo caso, poiché le misure ripristinatorie tendono a realizzare direttamente l’interesse pubblico leso dall’atto illecito, riconoscendosi all’Amministrazione la scelta della misura più idonea a realizzare tale interesse, sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo a tutela di interessi legittimi. Inoltre, i Giudici specificano che, in materia di edilizia, le controversie aventi ad oggetto l’irrogazione di sanzioni sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, posto che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione relativi alla gestione del territorio, bensì l’esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge.Dunque, la fattispecie in esame rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario.