Nella Sentenza 731 del 13 giugno 2020 del Tar Genova, i Giudici affermano che nelle concessioni il business plan costituisce il fondamento dell’istituto, che si regge sui flussi di cassa che il bene o il servizio affidato in concessione è idoneo a garantire e sui quali si fonda la sostenibilità dell’operazione. Quindi, la verifica di anomalia dell’offerta nelle concessioni ha ad oggetto il business plan sotto il profilo della attendibilità e plausibilità delle previsioni nello stesso contenute. Poi, nel caso che la concessione venga affidata per la prima volta, con assenza di dati relativi alla gestione pregressa, la valutazione sarà caratterizzata da un più accentuato carattere prognostico. E’ evidente che sussiste una differenza rispetto alla verifica di anomalia negli appalti pubblici, differenza tuttavia che non può risolversi in una mera professione di fede nei confronti del Piano economico-finanziario della affidataria, pena il rischio di successive interruzioni o malfunzionamenti del servizio. Tutto ciò a maggior ragione nel caso, come quello in esame, di affidamento in concessione di presìdi sanitari, la cui essenzialità e delicatezza impone una verifica di anomalia rigorosa.




