Concorso: legittimità della revoca in autotutela prima della conclusione

Nella Sentenza n. 985 del 2 maggio 2019 del Tar Lombardia, un’Azienda socio-sanitaria decide la revoca di una procedura concorsuale (non ancora conclusa) in quanto la competente Procura della Repubblica ha disposto il sequestro degli atti relativi al concorso. I Giudici affermano che la revoca del bando di concorso rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare particolari garanzie procedimentali ai candidati (non è necessario l’inoltro della comunicazione di avviso di avvio del procedimento), né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene l’approvazione della graduatoria definitiva, i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità.