Concorso pubblico: mancata ammissione alla prova orale

Tar Lazio, Sentenza n. 13755 dell’8 luglio 2024 Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha impugnato diversi atti relativi ad un concorso pubblico per 130 posti di commissario della Polizia di Stato. In particolare, il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto con decreto del Capo della Polizia, ha superato le prove preselettive, quelle per l’accertamento dell’efficienza fisica, e gli accertamenti psicofisici ed attitudinali. È stato ammesso a sostenere le prove scritte, la prima di diritto costituzionale e amministrativo e la seconda di diritto penale e procedura penale. La Commissione ha valutato insufficiente la sua prova in diritto penale e procedura penale, assegnandogli 12/30, e di conseguenza non ha corretto il secondo elaborato, conformemente a quanto previsto dal bando di concorso. Il ricorrente ha contestato l’esclusione dalle prove orali e dalla graduatoria finale, nonché i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice, sostenendo che l’attribuzione del punteggio e la mancata correzione del secondo elaborato hanno ingiustamente precluso la sua ammissione alle successive fasi del concorso. I Giudici rilevano che il voto numerico attribuito alle prove o ai titoli nei concorsi pubblici esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione. Questo voto, in assenza di una contraria disposizione, contiene in sé la motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni. La commissione esprime giudizi sintetici attraverso voti numerici che indicano la sufficienza o insufficienza e permettono di comprendere il grado di idoneità del candidato. La tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe necessario un giudizio ulteriore oltre al voto numerico, non è convincente. La giurisprudenza afferma che il voto numerico, con le sue graduazioni, è sufficiente a motivare la valutazione. Il voto di 12/30 indica chiaramente un’insufficienza rispetto alla soglia del 18, in base ai criteri stabiliti. La perizia di parte presentata dal ricorrente non è sufficiente a confutare il giudizio della Commissione, che gode di discrezionalità tecnica. Le valutazioni della Commissione non sono sostituibili da quelle di un soggetto terzo, a meno che non si evidenzi un macroscopico errore logico. Le irregolarità o carenze nella verbalizzazione non inficiano il concorso se non incidono sulla regolarità della correzione. La mancanza di firme o la presenza di allegati non contestati non invalidano il verbale se la volontà collegiale della commissione è documentata. Il ricorrente contesta la correzione delle prove nell’ordine errato. Tuttavia, il Bando prevedeva che la Commissione correggesse il secondo elaborato solo in caso di sufficienza del primo. La scelta di correggere per primi i compiti del secondo giorno non ha determinato disparità di trattamento e non ha violato i principi di par condicio e trasparenza. Le contestazioni del ricorrente non evidenziano irregolarità sufficienti a invalidare le valutazioni della commissione. La decisione dell’Amministrazione di non ammetterlo alla prova orale e di non includerlo nella graduatoria finale appare legittima e conforme ai Principi di trasparenza e imparzialità.

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