Condanna Tesoriere di un Comune per non aver versato la sponsorizzazione nel termine previsto dal contratto

Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d’Appello – Sentenza n. 151 del 6 aprile 2017

Oggetto:

Condanna Tesoriere di un Comune per non aver versato la sponsorizzazione nel termine previsto dal contratto: conferma Sentenza n. 83/15 della Corte dei conti dell’Umbria

Fatto:

Nel gennaio 2010 il Segretario comunale ed il Responsabile dell’Area contabile di questo piccolo Comune in provincia di Terni stipulano con un Istituto di credito un contratto per la gestione del “Servizio di Tesoreria” per il quinquennio 2010/2014; nel contratto era previsto che “il Tesoriere si impegna a corrispondere all’Ente ogni anno, entro il 30 giugno di ogni anno, fino alla scadenza del presente contratto, a titolo di contributo ed a fondo perduto la somma fissa di Euro 3.000,00 (Eurotremila), quale sponsorizzazione di attività culturali, sociali e/o ricreative promosse dal Comune”. La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti rileva che nei conti del Tesoriere relativi alle annualità 2012 e 2013 non risultano riscossi gli importi concordati e previsti nel contratto, per cui non potendo dichiarare il discarico dei conti, trasmette gli atti alla Procura, la quale cita in giudizio il Tesoriere per danno erariale. La Sezione territoriale condanna il Tesoriere al pagamento, oltre agli interessi legali (Sentenza n. 83/15). Il Tesoriere, che nel frattempo si è fuso con altra banca, presenta ricorso sostenendo che, “in conseguenza di nuove disposizioni normative, riteneva troppo oneroso l’aggravio finanziario derivante dalla convenzione, ed aveva formalmente comunicato all’Ente Locale la necessità di mutare le condizioni della stessa, applicando la disciplina dei contratti per adesione che prevedono un mutamento dei tassi attivi e passivi in relazione al mutamento delle condizioni di mercato.” Non avendo l’Ente Locale fornito risposta, la Banca aveva interrotto il versamento della liberalità. Chiede quindi il Tesoriere di annullare la suddetta condanna.

Il Pg. in via pregiudiziale ha evidenziato dubbi in ordine alla legittimazione processuale della nuova Banca nel presente giudizio; nel merito, ha chiesto la reiezione del gravame, atteso che la stessa norma citata (art. 35, comma 12, Dl. n. 1/12) non attribuisce alcuna potestà al Concessionario di mutare unilateralmente il rapporto contrattuale. Il ricorso viene respinto.

Sintesi della Sentenza

I Giudici, nel ritenere infondato l’appello, affermano che l’invocato art. 35, comma 13, del Dl. n. 1/12, testualmente afferma che, “fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal Codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di Tesoreria e di Cassa degli Enti ed Organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata in vigore del presente Decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l’accordo, gli Enti ed Organismi hanno diritto di recedere dal contratto”.

Orbene, è agevole osservare che tale norma non attribuisce al Concessionario alcuna potestà o facoltà di modifica unilaterale dl contratto, ma – il che è ben diverso – di “rinegoziazione”, che il Tesoriere non ha neppure tentato di intavolare con riferimento alla cifra in questione.

Privo di fondatezza è altresì il richiamo alla figura dei contratti per adesione, sia perché esso ontologicamente non può attagliarsi ad un rapporto pubblicistico di Tesoreria come quello di cui si tratta, sia perché in fattispecie, di tutta evidenza, non si aveva riguardo ad un mutamento dei tassi attivi o passivi in relazione al mutamento delle condizioni di mercato, ma ad una specifica clausola convenzionale.

Infine, stante la evidente limitata rilevanza degli importi, non si appalesa perspicuo il richiamo alla figura giuridica della “eccessiva onerosità sopravvenuta”.

Commento

Da alcuni anni le Sezioni territoriali di controllo della Corte dei conti, nell’esame dei rendiconti degli Agenti contabili (Tesoriere, Economo, riscuotitori di diritti o rette di servizi, ecc.) rilevano delle anomalie per cui, non potendo dichiarare il discarico, rimettono i rilievi alle Procure per un eventuale giudizio delle Sezioni giurisdizionali. Per i Tesorieri i rilievi sono quasi esclusivamente relativi del mancato rispetto delle clausole inserite nel contratto di Tesoreria (che quasi sempre è stato oggetto di gara tra vari Istituti bancari, comprese le Poste). In particolare, l’applicazione degli interessi (attivi e specialmente passivi) e della valuta (quando operano più conti a latere del conto di Tesoreria e quando si preleva da conti correnti postali). In questo caso il Tesoriere, probabilmente a seguito della fusione tra la Cassa di Risparmio del territorio e una Banca popolare con sede in altra Regione, non ha continuato a versare l’importo annuo previsto per sponsorizzazione.

Occorre sottolineare che gli Uffici amministrativi del Comune non avevano risposto alla richiesta di revisione del contratto ma non avevano poi fatto nulla per ottenere il versamento (anche se, su richiesta della Sezione di controllo della Corte dei conti avevano, in data 5 febbraio 2015, confermato l’irregolarità).

 

di Antonio Tirelli