Conflitto di interessi: ai fini dell’esclusione dalla gara serve una puntuale motivazione

Nella Delibera n. 223 del 16 marzo 2021m l’Anac chiarisce che alla fattispecie dell’ex dipendente pubblico che abbia adottato, in qualità di Dirigente a tempo determinato, atti amministrativi afferenti alla procedura di gara a cui, dopo la scadenza dell’incarico, intende partecipare in qualità di Libero professionista non sembra applicabile, ai fini dell’esclusione dalla gara, la disciplina del divieto di pantouflage di cui all’art. 53, comma 16-ter, del Dlgs. n. 165/2001, quanto piuttosto la disciplina del conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 e dell’art. 80, comma 5, lett. d), del Dlgs. n. 50/2016. Di talché l’esclusione, trattandosi di una extrema ratio, potrà essere comminata solo a seguito della puntualmente motivata impossibilità di eliminare il potenziale conflitto di interessi mediante l’applicazione di apposite misure preventive conformemente a quanto indicato nelle Linee-guida Anac n. 15/2019.

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