Conflitto tra Ente Locale e Revisori: non può essere risolto con la revoca discrezionale e fiduciaria degli stessi

Nella Sentenza n. 192 del 19 marzo 2020 del Tar Marche, i Giudici si esprimono sulle norme che disciplinano i compiti e la revoca dei Revisori. In particolare, l’art. 235 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) prevede, al comma 2, che “il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla Proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, lett. d)”. Inoltre, l’art. 239 del medesimo Tuel prevede, al comma 1, lett. a), tra i compiti del Revisore dei conti, la “attività di collaborazione con l’Organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento”.

Nel caso in esame, vi è un’evidente situazione di conflittualità tra il Comune (o, almeno, parte degli Organi comunali e della struttura amministrativa) e i Revisori. Però la revoca dei Revisori non è un mero atto discrezionale dell’Amministrazione, ma deve essere basata su circostanze oggettive e non sul venir meno del un rapporto fiduciario. Rapporto che, ovviamente, non può fare parte delle dinamiche esistenti tra un Ente e sui controllori. L’ostacolo al funzionamento dell’Organo consiliare deve consistere nell’omissione o nel ritardo del regolare compimento delle funzioni di cui all’art. 239 del Dlgs. n. 267/2000.

Quindi, la soluzione ad un conflitto di questo tipo non può essere la sostituzione dei Revisori, in quanto i Giudici escludono la possibilità di revoca discrezionale e fiduciaria degli stessi.