Consiglio di Stato: illegittima rimozione del Sindaco

Nella Sentenza n. 5841 del 12 novembre 2014 del Consiglio di Stato, un soggetto agisce per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla illegittima adozione del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, Comune del quale egli era Sindaco, scioglimenti che ha determinato a suo danno la mancata percezione delle indennità relative all’esercizio della funzione. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale costituirebbe, nella prospettiva del ricorrente, il presupposto per il riconoscimento di un danno ingiusto alle sue prerogative patrimoniali, meritevole di risarcimento. Ai fini dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica Amministrazione, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell’elemento soggettivo. Infatti, il risarcimento del danno,  non costituisce conseguenza automatica dell’accertamento giurisdizionale della illegittimità del provvedimento, imponendosi al Giudice la verifica di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito. Nello specifico, il ricorrente avanza la richiesta risarcitoria per le indennità non percepite durante il periodo di sospensione dalla carica chiedendo una reintegrazione patrimoniale che non tiene conto della natura e degli effetti del provvedimento di sospensione. Infatti nella Sentenza in esame i Giudici osservano che la sospensione dalla carica determina, uno stato di quiescenza delle posizioni giuridiche, che sono poste in essere dal provvedimento sospeso. Sebbene la rimozione del provvedimento che ha determinato la misura interdittiva abbia efficacia ex tunc, essa tuttavia non può fare in modo che nella realtà dei fatti sia accaduto un avvenimento che per contro non si è verificato, come nel caso di specie le prestazioni connesse alla carica di Sindaco che il ricorrente durante la sospensione non ha reso. La sospensione dalla carica di Sindaco intervenuta per effetto del decreto di scioglimento del Consiglio comunale, ha determinato, infatti, come conseguenza che il ricorrente non abbia reso la funzione a vantaggio della Amministrazione del Comune in questione perciò facendo venir meno, a prescindere dal successivo annullamento del provvedimento che è stato causa della sospensione, il rapporto sinallagmatico con il Comune.