Nella Delibera n. 95 del 6 aprile 2017 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla stabilizzazione del personale di un Consorzio. In particolare, il quesito posto verte sull’interpretazione dell’art. 4, comma 6, del Dl. n. 101/13, convertito con modificazioni nella Legge n. 125/13.
La Sezione ha chiarito che la procedura di stabilizzazione del personale precario prevista dall’art. 4, comma 6, del Dl. n. 101/13 si riferisce alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01. Nella categoria delle P.A. sono richiamati espressamente, fra l’altro, i Comuni e i loro Consorzi fra gli Enti.
La Sezione precisa che un Consorzio può essere legittimamente inserito nell’ambito di applicazione soggettiva dell’art. 4, comma 6, del Dl. n. 101/13, a condizione che abbia natura giuridica di diritto pubblico (con personale assoggettato alle regole valevoli per tutti i dipendenti pubblici, prime fra tutte quelle dettate dal Dlgs. n. 165/01 in tema di reclutamento e stato giuridico ed economico).