Consorzi stabili e avvalimento a cascata

Consiglio di Stato, Sentenza n. 367 del 17 gennaio 2025

Nella questione in esame, si discute delle caratteristiche dei Consorzi stabili e del concetto di “avvalimento a cascata” nel contesto degli appalti pubblici, con riferimento all’art. 67, comma 7 del Dlgs. n. 36/2023. I Consorzi stabili sono soggetti giuridici autonomi, costituiti da Imprese consorziate, che operano collettivamente e possono utilizzare i requisiti tecnici e finanziari delle consorziate attraverso il criterio del “cumulo alla rinfusa”, senza ricorrere all’avvalimento tradizionale. L’avvalimento è un contratto che consente a un’Impresa di acquisire i requisiti di un’altra per partecipare a una gara. Tuttavia, il “Codice” vieta l’avvalimento a cascata, che si verifica quando un’Impresa ausiliaria, priva di un requisito, lo ottiene tramite un ulteriore avvalimento da un’altra Impresa. Questo divieto non si applica ai Consorzi stabili, poiché, essendo soggetti giuridici distinti, possono fornire direttamente i requisiti necessari senza dipendere da altri. L’art. 67, comma 7, stabilisce che l’avvalimento può riguardare solo i requisiti maturati dal consorzio, senza limitarli a quelli acquisiti “in proprio”. La norma vieta unicamente la “spendita plurima” dei requisiti, cioè il loro utilizzo simultaneo in più procedure. Inoltre, quando un consorzio stabile agisce come ausiliario, mantiene il ruolo di unico interlocutore con la Stazione appaltante, senza obbligo di indicare le Consorziate coinvolte, che non assumono direttamente obblighi contrattuali. La disciplina dell’avvalimento nel “Codice” del 2023 rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato, ponendo l’accento sul contratto di avvalimento come strumento di collaborazione tra Imprese. I Consorzi stabili, grazie alla loro autonomia, possono legittimamente prestare requisiti senza violare il divieto di avvalimento a cascata. In conclusione, i Giudici confermano che i Consorzi stabili possono utilizzare i requisiti delle Consorziate, purché questi siano formalmente attribuiti e certificati, ad esempio con l’attestazione Soa. La norma vieta solo la “spendita plurima” e ribadisce che il Consorzio stabile, come unico responsabile verso la Stazione appaltante, opera nel rispetto della legge senza configurare avvalimento a cascata.

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