Contenimento delle spese di personale delle Società controllate

Le Società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, prima dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 175/16 (“Tusp”), soggiacevano alla previsione di cui all’art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, che le obbligava al “principio di riduzione dei costi del personale”, attuabile attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di unità lavorative.

Il principio in parola doveva essere declinato dall’Ente Locale controllante per ciascuno degli Organismi interessati dalla norma, tenendo conto del Settore in cui il soggetto partecipato operava. All’uopo, il socio pubblico

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