La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25523 del 2 dicembre 2014, si è espressa sul caso di un contribuente che ha proposto ricorso contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della Sentenza con cui una Ctr ha annullato la pronuncia di primo grado ed ha rimesso le parti davanti alla Ctp affinché quest’ultima integrasse il contraddittorio nei confronti dell’agente per la riscossione.
Con l’unico motivo di ricorso il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 546/92 e il vizio di motivazione, nel punto in cui il Giudice di secondo grado ha ritenuto il concessionario della riscossione litisconsorte necessario.
La Suprema Corte ha in precedenza affermato che tra Concessionario ed Ente impositore non sussiste alcun litisconsorzio necessario.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno rilevato che il litisconsorzio necessario è stato espressamente esclusonel caso in cui l’impugnativa della cartella esattoriale si fondi:
- a) sulla contestazione della sussistenza del credilo ivi recato;
- b) sulla deduzione di vizi propri della stessa;
- c) sulla deduzione della mancata notifica di atti presupposti o della stessa.
Dai principi sopra esposti e conformemente all’Ordinanza Corte di Cassazione n. 21220/12, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’Ente creditore. In questo caso, quindi, non si configura una fattispecie di litisconsorzio necessario tra Ente impositore e concessionario della riscossione.
La Sentenza Corte di Cassazione n. 1462/09 ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni una cartella di pagamento deducendo tanto l’esistenza di vizi propri della stessa quanto l’insussistenza del credito sottostante, sussiste litisconsorzio necessario processuale tra concessionario della riscossione ed Ente impositore poiché la pretesa del contribuente deve essereaccertata nei confronti tanto del primo, quanto del secondo.
La citata Sentenza, unitamente all’Ordinanza Corte di Cassazione n. 24868/13, si riferisce all’ipotesi in cui l’Ente impositore o il Concessionario della riscossione sia stato estromesso in grado di appello, dopo che entrambi detti soggetti avevano partecipato al giudizio di primo grado.
Nel caso in esame invece non si è mai verificato, nemmeno in primo grado, il litisconsorzio tra Agenzia delle Entrate ed Agente della riscossione, cosicché non ricorre il presupposto del litisconsorzio necessario a cui si riferiscono i menzionati precedenti. La Sentenza impugnata ha dunque errato nell’affermare l’esistenza del litisconsorzio necessario tra Amministrazione finanziaria ed Agente della riscossione, in quanto non sussistente.




