Corte di Cassazione, Sentenza n. 2029 del 19 gennaio 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Suprema Corte chiarisce che gli atti con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un’entrata pubblicistica.
Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture Tia devono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l’elenco degli atti opponibili. Perciò, qualsiasi atto, ancorché non ricompreso fra quelli di cui all’elencazione contenuta nell’art. 19 del Dlgs. n. 546/1992, in quanto avente ad oggetto la richiesta di un corrispettivo relativo ad una entrata di natura pubblicistica e, pertanto, avente natura impositiva, è assoggettato ai principi generali del procedimento tributario di accertamento ed all’onere di motivazione di cui all’art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”).







