Nella Sentenza n. 24016 del 25 novembre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che, in tema di contenzioso tributario, l’art. 16, comma 3, del Dlgs. n. 546/92, nella parte in cui consente la notifica mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, non si applica, a norma dell’art. 62 del citato Dlgs. n. 546/92, al ricorso per Cassazione avverso le Sentenze delle Commissioni tributarie, che resta assoggettato alle norme del Codice di procedura civile, ove compatibili, e va notificato nelle forme ivi previste. Pertanto, il ricorso è inammissibile per omessa notifica qualora la stessa sia eseguita mediante diretta consegna, ad opera del ricorrente, all’impiegato addetto all’Ufficio resistente, pur avendone quest’ultimo rilasciato ricevuta.
Corte di Cassazione – Sentenza n. 24016 del 25 novembre 2015