Contestazione fattispecie elusive: l’accertamento deve essere emesso dopo 60 giorni

Contestazione fattispecie elusive: l’accertamento deve essere emesso dopo 60 giorni

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 406 del 14 gennaio 2015, ha statuito che anche nel caso in cui l’Ufficio finanziario intenda contestare fattispecie elusive, indipendentemente dalla riconducibilità o meno delle stesse alle ipotesi contemplate dall’art. 37-bis, comma 3, del Dpr. n. 600/73, è tenuto a richiedere preventivamente chiarimenti al contribuente ed a osservare il termine dilatorio di 60 giorni, prima di emettere l’atto accertativo che dovrà essere specificatamente motivato anche in ordine alle osservazioni, chiarimenti, giustificazioni, eventualmente fornite dal contribuente, risultando nullo l’atto impositivo emesso in difformità da detto modello procedimentale.

Nella Sentenza in questione si legge che il principio di garanzia del diritto al contraddittorio “deve trovare attuazione anche nella fase amministrativa”, tutte le volte in cui deve essere adottato “un atto autoritativo idoneo a produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del destinatario”. In conclusione, i Giudici di legittimità rilevano che quando l’Ufficio finanziario contesta fattispecie elusive deve attendere 60 giorni per emettere l’accertamento. In caso contrario, l’atto deve considerarsi nullo.


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