Conti giudiziali: parifica e terzietà della relazione di controllo interno

Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 11 del 5 febbraio 2024

Nella fattispecie in esame, oggetto della controversia è l’acquisizione della relazione ex art. 139, comma 2, del Dlgs. n. 174/2016 (“Codice di giustizia contabile”), specificamente riferita al conto giudiziale.

La Sezione rileva che la relazione prevista dall’art. 139, comma 2, del “Codice di giustizia contabile”, è resa dall’Organo di controllo interno individuato dall’Ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all’agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev’essere svolto in posizione di terzietà.

Ferma restando l’autonomia regolamentare e organizzativa dell’Ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’Ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in Tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione.