Nella Delibera n. 1 del 4 gennaio 2015 della Corte dei conti Emilia Romagna, un Sindaco ha formulato una richiesta di parere in merito all’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 24, comma 4, del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14, ad un contratto di locazione stipulato in data antecedente all’entrata in vigore della norma in questione concernente la riduzione del 15% del canone. Il Sindaco richiedente, pur esponendo la propria tesi interpretativa circa la non applicabilità della norma citata, stante la stipula del contratto di locazione in data antecedente all’entrata in vigore della disposizione, dichiara che l’Amministrazione comunale ha comunque provveduto a trattenere in via cautelativa e quindi a non liquidare al locatore, a decorrere dal 1˚ luglio 2014, la somma corrispondente al 15% di riduzione del canone. La Sezione osserva che la disposizione novellata appare chiara nell’intenzione del Legislatore. Infatti, il Legislatore ha ritenuto di estendere alle Amministrazioni locali con la stessa finalità di riduzione della spesa pubblica, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 del Dl. n. 95/12, come convertito nella Legge n. 135/12, già vigenti per le Amministrazioni centrali, mentre, nel rispetto dell’autonomia costituzionale ad esse riconosciute, non ne ha esteso l’applicazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. A queste ultime, però, ha chiesto di introdurre, nel rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica, misure aventi risultati non inferiori in termini di risparmio. Nulla è modificato riguardo alla disciplina concernente i contratti di locazione. Pertanto, la riduzione del 15% dei canoni di locazione si applica ai contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl. n. 66/14. I dubbi circa l’applicazione della novella a tali contratti appaiono risolti positivamente dal riferimento allo stesso art. 1339 del Cc., il cui richiamo non viene modificato. Infatti, la riduzione va ad inserirsi automaticamente nei contratti in essere ai sensi dell’art. 1339 del Cc., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Resta salvo comunque il diritto di recesso del locatore.




