Nella Sentenza n. 159 del 20 gennaio 2015 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che, nel caso in cui si sia concretata una complessiva rinegoziazione del preesistente rapporto contrattuale, e sia stato dato atto che tra le parti era stato raggiunto un accordo per l’oggetto differente del contratto, il provvedimento conseguente non si configura come una mera proroga del termine finale del precedente contratto, ma come un rinnovo, in cui le parti hanno proceduto a rinegoziare il rapporto, giungendo a modificare il contenuto del servizio, eliminando alcune parti, in quanto non più attuali.
In sostanza, il fattore che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga sta quindi nella circostanza che, mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento temporale. Di fronte all’approvazione di una proroga di un contratto ritenuta non corrispondente all’offerta presentata, la Società appaltatrice ha piena libertà di rifiutare la prestazione e cessare il servizio, mentre l’Amministrazione non ha strumenti coercitivi per imporgli la prosecuzione.






