Contratto del Professionista con la Pubblica Amministrazione: necessaria la forma scritta

Nell’Ordinanza n. 11465 del 15 giugno 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il contratto d’opera professionale con la Pubblica Amministrazione, anche se quest’ultima agisca iure privatorum, deve rivestire la forma scritta ad substantiam. L’osservanza della forma scritta richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo dell’Ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso. Deve escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sussistenza del predetto requisito possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, come nella specie, la delibera dell’Organo collegiale dell’Ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell’accettazione da parte del medesimo professionista. Altresì, non è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall’organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l’Ente può revocare ad nutum. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.