Nella Sentenza n. 10326 del 19 maggio 2016, i Giudici della Corte di Cassazione rilevano che nel contratto d’opera professionale è legittimo l’inserimento della cosiddetta clausola di copertura finanziaria, in base alla quale l’Ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un’opera pubblica, alla concessione di un finanziamento. Nel senso che tale pattuizione non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all’art. 23 del Dl. n. 66/89 e successive modificazioni, che non possono essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento legato all’esecuzione dei lavori. Pertanto, in mancanza di quest’ultimo, il rapporto obbligatorio
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