Contributi e finanziamenti: clausola di salvaguardia

Nella Sentenza n. 23 del 22 ottobre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che non è sufficiente a consentire l’istanza di intervento ad opponendum la sola circostanza per cui il proponente tale istanza sia parte in un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iuris analoga a quella stabilita nell’ambito del giudizio. La salvezza del pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, previsti dagli artt. 92, comma 3 (secondo cui i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67, sono corrisposti sotto “condizione risolutiva” di una eventuale Informazione Antimafia positiva intervenuta successivamente al pagamento), e 94, comma 2, del Dlgs. n. 159/2011, si applicano solo con riferimento ai contratti di appalto di lavori, di servizi e di forniture.