Nell’Ordinanza n. 11376 del 3 giugno 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi intervenuti tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Quindi, nel caso in esame, la controversia riguardante una Convenzione per la gestione di una Farmacia comunale stipulata tra il Comune titolare ed il Consorzio intercomunale – essendo un accordo tra Pubbliche Amministrazioni – è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Non è rilevante infatti che l’oggetto dell’accordo concerna il diritto alla salute poiché, per espresso dettato costituzionale (art. 103 della Costituzione), il Giudice amministrativo garantisce nei confronti della P.A. una tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita dal Giudice ordinario.




