Corte dei conti Sicilia: composizione del Collegio dei Revisori

Nella Delibera n. 143 del 6 ottobre 2014 della Corte dei conti Sicilia, un Sindaco ha chiesto di conoscere se, alla luce dei diversi orientamenti espressi dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Giustizia amministrativa sull’applicazione dell’art. 234, comma 3, del Tuel, così come modificato dall’art. 1, comma 732, della Legge n. 296/06, potesse confermarsi la previsione dello Statuto comunale che prevede la composizione del Collegio dei Revisori con la presenza di 3 membri. La Sezione puntualizza che, con successiva Nota, pervenuta alla Sezione, lo stesso Sindaco ha integrato la precedente richiesta di parere comunicando, sulla base delle rilevazioni Istat alla data del 31 dicembre 2013, pubblicate il 16 giugno 2014, che la popolazione residente nel Comune in questione risultava, alla data della predetta rilevazione, pari a 15.116 abitanti. La predetta integrazione fa sì che, nei confronti del Comune richiedente, non trovi più applicazione l’art. 234, comma 3 del Tuel dal momento che la predetta norma disciplina, nel testo attualmente vigente, la composizione dell’Organo di revisione per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e che deve ritenersi certamente utilizzabile, quale documentazione comprovante la fascia demografica di riferimento, quella risultante dalle rilevazioni ufficiali svolte dall’Istat, in conformità a quanto espressamente stabilito dall’art. 156, comma 2 del Tuel.