Nella Delibera n. 101 del 15 settembre 2016 della Corte dei conti Toscana, il parere in esame riguarda le modalità di calcolo del rapporto di incidenza tra spesa di personale e spesa corrente, previsto dall’art. 1, comma 557, lett. a) della Legge n. 296/06. In particolare, l’Ente istante, alla luce dei principi di diritto affermati dalla Delibera n. 16/16 della Sezione delle Autonomie, in materia di vigenza e cogenza delle disposizioni dettate dall’art.1 comma 557 e seguenti della Legge n. 296/06, richiede se rientrino nella riduzione del rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente, previsto dalla lett. a) del medesimo comma 557, diverse tipologie di spesa di personale. La Sezione chiarisce che il richiamato comma 557, lett. a) è stato abrogato dall’art. 16, comma 1, del Dl. n. 113/16, convertito in Legge n. 160/16, recante “misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, conseguentemente risulta venuto meno l’oggetto del quesito interpretativo e delle questioni connesse. Però, ricorda la Sezione, che restano confermate tutte le disposizioni in materia di riduzione e contenimento delle spese di personale, per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per l’incremento delle risorse aggiuntive alla contrattazione decentrata.




