Delibera n. 116 del 26 marzo 2025
Nella casistica in oggetto, viene chiesto all’Anac di pronunciarsi sulla legittimità dell’aggiudicazione di una gara pubblica, oggetto di contestazione da parte della seconda classificata. Secondo la ricorrente, l’Offerta dell’aggiudicatario sarebbe viziata sotto 2 profili principali: da un lato, le proposte migliorative contenute nell’Offerta tecnica comporterebbero un aumento significativo del fabbisogno di ore lavorative, senza però un corrispondente adeguamento del costo della manodopera, mettendo così in dubbio la sostenibilità economica dell’offerta; dall’altro, alcune modifiche introdotte ridurrebbero la frequenza di servizi essenziali, peggiorando il Progetto rispetto ai requisiti minimi previsti dalla documentazione di gara.
Vengono quindi posti all’Autorità diversi quesiti:
– se la sola corrispondenza tra il costo della manodopera offerto e quello stimato dalla Stazione appaltante sia sufficiente a garantirne la congruità, oppure se tale congruità debba essere valutata anche alla luce delle prestazioni effettive previste nell’offerta;
– se la mancata attivazione di un controllo sull’anomalia dell’offerta, nonostante le migliorie proposte, possa rendere illegittimo il comportamento della Stazione appaltante;
– se sia corretto escludere dal calcolo della manodopera il personale già assunto ma destinato alla specifica commessa;
– e infine se una modifica peggiorativa dell’Offerta tecnica rispetto al Progetto a base di gara debba determinare l’esclusione del concorrente.
Dopo aver esaminato le memorie delle parti e la documentazione disponibile, l’Anac conclude che non emergono irregolarità nel comportamento della Stazione appaltante. L’indicazione di un costo della manodopera pari a quello stimato dalla Stazione appaltante, unita ad un ribasso contenuto, non rappresenta di per sé un indice di incongruità, e le migliorie proposte dall’aggiudicatario non risultano tali da giustificare un significativo aumento dei costi né da far dubitare della sostenibilità dell’offerta.
Le valutazioni svolte dalla parte ricorrente si basano su ipotesi soggettive e su calcoli non dimostrabili, non tenendo conto delle diverse organizzazioni aziendali dei partecipanti alla gara. Anche la presunta difformità dell’Offerta tecnica rispetto ai requisiti minimi del Progetto è ritenuta infondata, in quanto non supportata da elementi oggettivi e comunque non incidente sull’idoneità dell’offerta. Di conseguenza, l’Autorità ritiene che la Stazione appaltante abbia agito in modo corretto, nel rispetto delle norme e delle regole di gara, e che non vi siano motivi per contestare l’aggiudicazione.





