È stata pubblicata sulla G.U. n. 41 del 18 febbraio 2022 la Legge 18 febbraio 2022, n. 11, contenente la “Conversione in Legge, con modificazioni, del Dl. 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da ‘Covi-19’”.
Il Provvedimento prevede la proroga lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 e dispone, tra le altre cose, che coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al virus nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, applichino il regime di autosorveglianza e non di quarantena precauzionale.
Tra le disposizioni introdotte dalla norma anche la restrizione, a partire dal 1° febbraio 2022, della durata del “Green pass”, passata da 9 a 6 mesi.
Non sono invece previsti limiti temporali nei casi di:
- somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;
- avvenuta guarigione a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Fino al 31 marzo 2022 e su tutto il territorio nazionale è consentito l’accesso ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici, a coloro che siano in possesso del “Green Pass base”.
Fino al 31 marzo 2022 invece, coloro che sono in possesso del “Green Pass rafforzato” possono accedere ai Musei, altri Istituti e luoghi della cultura e Mostre.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: per l’accesso ai mezzi di trasporto è obbligatorio l’utilizzo di mascherine Ffp2 ed avere il “Green Pass rafforzato”.




