“Covid-19”: proroga di validità della carta d’identità

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi Demografici, ha emanato la Circolare n. 5 del 26 marzo 2020, con l’intento di richiamare l’attenzione dei Sindaci in merito alla previsione dell’art. 104 del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), che ha prorogato la validità delle carte di identità, per sensibilizzarli all’adozione di ogni utile iniziativa al fine di evitare l’aggregazione di persone negli Uffici aperti al pubblico.

Come detto, l’art. 104 del cd. Decreto “Cura Italia” ha previsto che “la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e), del Dpr. n. 445/2000, rilasciati da Amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel Documento”.

La proroga riguarda, sia le carte d’identità emesse su supporto cartaceo che quelle elettroniche (c.d. “Cie 2.0”) emesse, ai sensi del Decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, fino all’anno 2017.

Relativamente alla Carta d’identità elettronica (Cie), rilasciata a partire dall’anno 2016, si segnala, in particolare, che la proroga di validità potrà interessare le Cie rilasciate ai minori di 3 anni che, in base all’art. 10 del Dl. n. 70/2011, prevedono una validità di 3 anni.

Per effetto della citata disposizione, rimane invece limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio.