Criterio del minor prezzo: solo per servizi e forniture standardizzati o caratterizzati da elevata ripetitività


Nella Sentenza n. 7182 del 19 novembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Dlgs. n. 50/2016, in deroga alla generale preferenza accordata al criterio di aggiudicazione costituito dall’offerta economicamente più vantaggiosa, si giustifica in relazione all’affidamento di forniture o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia pertanto alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. A loro volta, le Linee-guida Anac n. 2, approvate nel 2016 e aggiornate nel 2018, chiariscono che i “servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato” sono quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della Stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali. I servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfano invece esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle Stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione. I benefici del confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo in tali casi “sono nulli o ridotti”. Tale ipotesi si rinviene anche laddove la Stazione appaltante vanti “una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi”. Infine, sempre per le Linee-guida Anac, l’adeguata motivazione del ricorso al criterio richiesta dall’art. 95, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016, è finalizzata a porre in evidenza il ricorrere degli elementi alla base della scelta dello stesso e altresì a dimostrare “che, attraverso il ricorso al minor prezzo, non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall’insieme delle imprese presenti sul mercato”.